Il recente provvedimento del Tribunale di Goriza del 19 marzo scorso rappresenta un punto di riferimento significativo in materia di composizione negoziata. In particolare, il Giudice goriziano ha imposto restrizioni sulle azioni che un creditore bancario può intraprendere nei confronti di un’impresa in fase di trattativa per il risanamento.
E’ stato specificamente vietato al creditore di dichiarare la risoluzione dei contratti pendenti o di dichiarare la decadenza del beneficio del termine nei rapporti bancari in corso, nonché di procedere a qualsiasi procedura di recupero del credito o all’escussione della garanzia MCC. A sua volta, a MCC è stato vietato di esigere le azioni esecutive o di recupero del credito garantito dall’istituto finanziatore.
Questo orientamento giuridico si inserisce in una tendenza più ampia, osservata anche in altre recenti ordinanze, che sottolinea la necessità di proteggere il valore aziendale durante i periodi di negoziazione. L’obiettivo di tali misure è garantire che l’impresa in difficoltà possa avere il tempo e la stabilità necessaria per riorganizzare la propria struttura finanziaria e operativa senza la pressione immediata dei creditori. Questo approccio mira a favorire la realizzazione di un piano di risanamento concreto con la possibile ripresa delle attività commerciali.
E’ importante, quindi, riconoscere che il successo della composizione negoziata non dipende solo dalla volontà delle parti coinvolte ma anche dall’ampliamento delle misure temporanee di protezione che il sistema giuridico può offrire, come evidenziato dalla decisione del Tribunale di Gorizia.
