Kappa PI Consulting

Composizione negoziata - articolo 22

Il testo illustra come il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) gestisce la vendita delle aziende in contesti di difficoltà finanziaria, attraverso due diversi strumenti: la composizione negoziata e il concordato semplificato. Entrambi i meccanismi offrono delle modalità simili al pre-pack anglosassone, consentendo la vendita veloce dell'azienda per garantire al massimo la continuità aziendale e la salvaguardia dei posti di lavoro, nel rispetto dei principi di fairness e competitività nella selezione degli acquirenti.

Nella composizione negoziata, l'art. 22, comma 1, lett. d) CCII consente all'imprenditore di trasferire l'azienda (o parte di essa) senza che l’acquirente subentri automaticamente nelle obbligazioni pendenti della precedente gestione, a condizione che ciò avvenga sotto l'egida del tribunale che garantirà la tutela degli interessi coinvolti e il rispetto della competitività nella scelta dell'acquirente.

Nel concordato semplificato, previsto dall'art. 25 septies CCII, la cessione dell'azienda viene regolata da una procedura che può avere luogo dopo l'omologazione di un piano di liquidazione, se vi è un'offerta adeguata e non esistono alternative migliori sul mercato. Ciò implica l'applicazione degli articoli 2919 a 2929 del Codice Civile, relativi all'esecuzione forzata. La cessione può anche avvenire prima dell'omologazione, previa autorizzazione del tribunale e verifica dell'assenza di soluzioni migliori.

Entrambe le procedure mirano a garantire una vendita competitiva e vantaggiosa per l'azienda, pur con modalità differenti: la composizione negoziata consente all'imprenditore ancora in bonis di intraprendere la vendita, mentre il concordato semplificato la inquadra in un contesto di liquidazione del concordato, potenzialmente anche prima dell'omologazione.

È rilevante sottolineare come entrambi gli strumenti si inseriscono in un quadro più ampio che vede possibile la continuità aziendale attraverso la cessione dell'azienda, anche al di là di procedure liquidatorie dirette, nel rispetto della Direttiva Insolvency e della normativa nazionale riguardante la conservazione dei posti di lavoro (art. 368 CCII). Questo illustra un orientamento degli strumenti normativi verso il mantenimento dell'attività imprenditoriale e la tutela dei lavoratori in situazioni di crisi aziendale.

Condividendo le riflessioni sull'argomento di Luciano Panzani su dirittodellacrisi.it

 

News